Sez. 1, Sentenza n. 4839 del 25/10/1978 (Rv. 394537 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE - USURPAZIONE, CONTRAFFAZIONE, IMITAZIONE, REGISTRAZIONE, TRASFERIMENTO - MARCHI DI IMPRESA SOLTANTO IN PARTE DI FANTASIA - USURPAZIONE DEI MARCHI E CONFONDIBILITA DEI PRODOTTI - GIUDIZIO RELATIVO - CRITERI - MARCHI DI PURA FANTASIA O FORTI - DIFFERENZE.*
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE - USURPAZIONE, CONTRAFFAZIONE, IMITAZIONE, REGISTRAZIONE, TRASFERIMENTO - MARCHI DI IMPRESA SOLTANTO IN PARTE DI FANTASIA - USURPAZIONE DEI MARCHI E CONFONDIBILITA DEI PRODOTTI - GIUDIZIO RELATIVO - CRITERI - MARCHI DI PURA FANTASIA O FORTI - DIFFERENZE.*
Con riguardo ai marchi d'impresa che siano soltanto in parte di fantasia (cosiddetti marchi deboli), e, in particolare, a quelli che utilizzino parole del linguaggio comune, o divenute comuni nel linguaggio commerciale, il giudizio sull'usurpazione dei marchi stessi, e sulla confondibilita dei prodotti da essi contrassegnati, deve essere condotto con criteri meno rigorosi rispetto a quelli relativi alla confondibilita dei marchi di pura fantasia (cosiddetti marchi forti), nel senso che anche lievi modificazioni od aggiunte possono essere sufficienti ad escludere dette usurpazioni e confondibilita.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)