Sez. 1, Sentenza n. 6262 del 20/11/1982 (Rv. 423923 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE - MARCHIO DEBOLE - INDAGINE SULLA CONFONDIBILITÀ DEL PRODOTTO CONTRASSEGNATO DAL MARCHIO STESSO - CRITERI - MENO RIGOROSI RISPETTO A QUELLI RELATIVI ALLA CONFONDIBILITÀ DEL MARCHIO COSIDDETTO FORTE (DI PURA FANTASIA).*
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE - MARCHIO DEBOLE - INDAGINE SULLA CONFONDIBILITÀ DEL PRODOTTO CONTRASSEGNATO DAL MARCHIO STESSO - CRITERI - MENO RIGOROSI RISPETTO A QUELLI RELATIVI ALLA CONFONDIBILITÀ DEL MARCHIO COSIDDETTO FORTE (DI PURA FANTASIA).*
Con riguardo ai marchi d'impresa cosiddetti deboli, perché solo in parte di fantasia, utilizzando parole del linguaggio comune o divenute comuni nel linguaggio commerciale, o comunque perché non contenenti requisiti di particolare originalità rispetto a quelli frequentemente adottati in un determinato settore, l'indagine sulla confondibilità del prodotto contrassegnato dai marchi stessi, al fine del riscontro di eventuali usurpazioni o contraffazioni, oltre che in base ai principi generali della valutazione unitaria e d'insieme, che tenga conto di tutte le caratteristiche salienti, nonché del riferimento al consumatore medio, non particolarmente qualificato, va condotta con criteri meno rigorosi rispetto a quelli relativi alla confondibilità dei marchi di pura fantasia (cosiddetti marchi forti), nel senso che anche lievi modificazioni od aggiunte possono essere idonee ad escludere detta confondibilità. (V 6081/78, mass n 395905; (V 4839/78, mass n 394537; (V 1680/68).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)