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Sez. 1, Sentenza n. 5633 del 28/10/1982 (Rv. 423410 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE - MARCHI DEBOLI - NOZIONE - CONFONDIBILITÀ - ESCLUSIONE MEDIANTE LIEVI MODIFICAZIONI O AGGIUNTE - AMMISSIBILITÀ - QUALIFICAZIONE DEL MARCHIO COME DEBOLE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1982-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423410-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE - MARCHI DEBOLI - NOZIONE - CONFONDIBILITÀ - ESCLUSIONE MEDIANTE LIEVI MODIFICAZIONI O AGGIUNTE - AMMISSIBILITÀ - QUALIFICAZIONE DEL MARCHIO COME DEBOLE - PRESUPPOSTI.*

La categoria dei marchi deboli non coincide esattamente con quella dei marchi semplicemente descrittivi dei prodotti o indicativi della loro natura, ma si estende alle parole del linguaggio comune o divenute comuni nel linguaggio commerciale, alle espressioni o anche ai nomi e ai personaggi che hanno assunto un significato designativo comune e non individualizzante, così che, a causa dell'attenuata idoneità individualizzante del marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte devono ritenersi sufficienti ad escludere la confondibilità. Peraltro, la qualificazione del marchio come debole postula una rigorosa indagine diretta ad accertare se il significato designativo comune della parola usata come marchio sia percepibile come tale presso una diffusa ed indefinita categoria di destinatari del prodotto, ovvero se tale diffusione sia così limitata da conservare alla parola un prevalente, se non esclusivo, significato di fantasia ed una più accentuata idoneità individualizzante dei prodotti con essa contrassegnati. (Conf 6081/78, mass n 395905; (Conf 4839/78, mass n 394537; (Conf 1604/77, mass n 385312; (Conf 802/77, mass n 384399).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)