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Sez. 2, Ordinanza n. 17585 del 26/06/2024 (Rv. 671711-01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - RESPONSABILITA' PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA' | Determinazione dell'indennità ex art. 44 d.P.R. n. 327 del 2001 - Accordo amichevole - Limiti. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - SERVITU' - In genere.
Stato
decisa il 2024-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671711-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - RESPONSABILITA' PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA'

Il cd. accordo amichevole per determinare l'indennità ex art. 44 d.P.R. n. 327 del 2001, salva diversa e univoca volontà delle parti, è limitato a ristorare il pregiudizio derivante dall'insorgere di una servitù o dalla permanente diminuzione di valore dell'immobile per la perdita o ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.

DPR 08/06/2001 num. 327 art. 44, Costituzione art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)