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Sez. 1 - , Ordinanza n. 18581 del 07/09/2020 (Rv. 658809 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ | Opera di interesse pubblico - Servitù di metanodotto - Indennità di asservimento - Determinazione in favore del proprietario del fondo gravato - Criteri - Indennizzo espropriativo - Analogia - Conseguenze - Perdita di valore della porzione residua - Considerazione - Necessità.
Stato
decisa il 2020-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658809-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ

L'indennità di asservimento che spetta al proprietario del fondo gravato dall'imposizione di una servitù di metanodotto e che presuppone un atto legittimo della Pubblica Amministrazione con conseguente responsabilità indennitaria ex art. 44 del d.P.r. n. 327 del 2001, va calcolata in una misura percentuale dell'indennità di espropriazione essendo destinata a ristorare il pregiudizio attuale ed effettivo derivante al proprietario non espropriato dalla realizzazione dell'opera pubblica. L'accostamento in via analogica tra le due indennità comporta che la posta di cui all'art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001, che in tema di esproprio parziale impone la commisurazione dell'indennità anche alla perdita di valore della porzione residua del fondo, trova applicazione anche rispetto ad un fondo appartenente ad un unico proprietario che si trovi svilito nel suo valore anche quanto alla parte del fondo non attinta dal provvedimento di servitù in ragione della originaria unitarietà del bene.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 33, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)