Sez. 1 - , Sentenza n. 7112 del 12/03/2020 (Rv. 657480 - 02)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Indennizzo ex art. 44 d.P.R. n. 327 del 2001 - Liquidazione - Danno da lucro cessante - Esclusione - Mancato reddito - Inclusione - Condizioni.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
In tema di liquidazione dell'indennità ex art. 44 del d.P.R. n. 237 del 2001 (che ha sostituito l'art. 46 della legge n. 2359 del 1865), il principio secondo il quale i danni permanenti derivanti dalla perdita o diminuzione del diritto sono quelli effettivamente ed oggettivamente prodotti all'immobile per il tempo in cui si è protratto l'evento lesivo, escluso ogni altro pregiudizio per lucro cessante, non osta a che il mancato reddito possa considerarsi nella valutazione dell'indennità, ma tale rilevanza può ammettersi non come lucro cessante bensì soltanto se sia derivata una reale perdita o diminuzione dell'immobile, anche se per perdita o diminuzione del valore locativo.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 44, Costituzione art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)