Sez. L, Sentenza n. 2223 del 28/03/1986 (Rv. 445379 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - DIRITTI DELL'ASSICURATO - SPESE SOPPORTATE DA QUEST'ULTIMO NELLE MORE DELLA STIPULAZIONE DELLE CONVENZIONI FRA ISTITUTO ASSICURATORE E ORGANIZZAZIONE DEI MEDICI O DEI FARMACISTI - DIRITTO ALL'INTEGRALE RIMBORSO - CARATTERE INCONDIZIONATO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - DIRITTI DELL'ASSICURATO - SPESE SOPPORTATE DA QUEST'ULTIMO NELLE MORE DELLA STIPULAZIONE DELLE CONVENZIONI FRA ISTITUTO ASSICURATORE E ORGANIZZAZIONE DEI MEDICI O DEI FARMACISTI - DIRITTO ALL'INTEGRALE RIMBORSO - CARATTERE INCONDIZIONATO.*
La pretesa dell'assicurato di fruire delle prestazioni di assistenza per malattia previste a suo favore dalla legge 6 dicembre 1971 n. 1053 (art. 1) ha consistenza, di fronte all'Obbligo alla corresponsione dei contributi, di un vero e proprio diritto soggettivo, sicché nelle more della stipulazione delle convenzioni tra istituto assicuratore e organizzazione dei medici (o dei farmacisti) egli ha diritto all'integrale rimborso delle spese sopportate per detta assistenza da parte di privati professionisti senza che possa configurarsi un'impossibilità totale o parziale, per detto istituto, di adempiere la propria obbligazione per il divieto (di assumere nuovo personale e di deliberare nuove strutture sanitarie) stabilito dall'art. 8 del d.l. 8 luglio 1974 n. 264 (convertito nella legge 17 agosto 1974 n. 386), in Mancanza di iniziative per l'apprestamento di ulteriore organizzazione adeguata all'assolvimento del detto suo Obbligo. (V 5732/79, mass n 402347; (V 4663/77, mass n 388265).*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1053 art. 1, Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 8, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)