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Sez. U, Sentenza n. 4663 del 29/10/1977 (Rv. 388265 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PRETESA DELL'ASSICURATO DI GODERE DELL'ASSISTENZA PER MALATTIA IN RELAZIONE AL SUO OBBLIGO DI CORRISPONDERE I RELATIVI CONTRIBUTI - NATURA DI DIRITTO SOGGETTIVO - TUTELABILITA DINANZI ALL'AGO - FATTISPECIE (RIMBORSI IN TEMA DI ASSISTENZA MALATTIA DELL'ENPAS).*
Stato
decisa il 1977-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388265-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PRETESA DELL'ASSICURATO DI GODERE DELL'ASSISTENZA PER MALATTIA IN RELAZIONE AL SUO OBBLIGO DI CORRISPONDERE I RELATIVI CONTRIBUTI - NATURA DI DIRITTO SOGGETTIVO - TUTELABILITA DINANZI ALL'AGO - FATTISPECIE (RIMBORSI IN TEMA DI ASSISTENZA MALATTIA DELL'ENPAS).*

La pretesa dell'assicurato di fruire delle prestazioni di assistenza per malattia previste a suo favore dalla legge, di fronte al suo Obbligo alla corresponsione dei contributi, ha consistenza di vero e proprio diritto soggettivo, la cui tutela e di Competenza del giudice ordinario, anche in ordine allo accertamento della spettanza di prestazioni in Forma diretta o in Forma indiretta e indipendentemente dalla natura tecnica delle questioni attinenti alla congruita delle spese mediche di cui vien chiesto il rimborso. (nella specie un assistito, dopo l'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n 1053, istitutiva dell'assistenza diretta, ma prima che questa fosse stata attivata con la stipula delle apposite convenzioni con le organizzazioni rappresentative dei medici e dei farmacisti previste dal quarto comma dell'art 1 della legge predetta, avvalendosi della facolta di scelta dalla legge accordatagli, aveva optato per l'assistenza diretta, e, avendo fatto ricorso a prestazioni mediche, si era visto rimborsare la spesa erogata nei limiti gia stabiliti per l'assistenza indiretta: conseguentemente aveva convenuto in giudizio l'ENPAS per ottenere il totale rimborso della spesa sopportata e cioe il versamento della differenza tra il rimborso a lui corrisposto e la spesa effettiva). (Conf 2615/75, mass n 376569; (Conf 305/67, mass n 326133).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1053 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)