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Sez. 3, Sentenza n. 6947 del 20/06/1995 (Rv. 492944 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE | Autorizzazione del giudice delegato - Mandato alle liti al difensore - Conferimento da parte del curatore - Validità per il solo grado per il quale il curatore è stato autorizzato - Elezione di domicilio presso tale difensore - Efficacia.
Stato
decisa il 1995-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492944-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE

Il curatore del fallimento, che, ai sensi dell'art. 25 della legge fallimentare, può stare in giudizio solo con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può conferire al difensore il mandato alle liti solo per il grado di giudizio per il quale è stato autorizzato; ne consegue che anche l'elezione di domicilio presso il procuratore al quale il curatore ha conferito il mandato deve considerarsi limitata al grado di giudizio per il quale il mandato è stato efficacemente rilasciato, anche quando in esso sia fatto riferimento ad ogni fase e grado del giudizio, dovendosi escludere che tale inefficace ampliamento dell'oggetto della procura possa rivelare la volontà di estendere l'elezione di domicilio oltre il grado di giudizio per il quale la procura medesima deve intendersi efficacemente conferita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 47 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)