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Sez. 1, Sentenza n. 3189 del 17/03/1993 (Rv. 481453 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Legittimazione all'impugnazione - Attiva | Curatore del fallimento - Autorizzazione del giudice delegato - Mancanza - Legittimazione all'impugnazione - Difetto - Configurabilità - Legittimità della posizione processuale del curatore assunta nei gradi precedenti - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481453-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Legittimazione all'impugnazione - Attiva

Il curatore del fallimento non è fornito di capacità processuale generale ed autonoma, bensì di capacità che dev'essere integrata dall'autorizzazione del giudice delegato al fallimento in relazione a ciascun grado del giudizio, per cui, in mancanza di autorizzazione, sussiste il difetto di legittimazione del curatore in sede di impugnazione, indipendentemente dalla legittimità della posizione processuale da costui assunta nei gradi precorsi e ancorché in primo grado il medesimo curatore, autorizzato dal giudice delegato, avesse conferito al difensore procura a stare in giudizio anche per i gradi successivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25 n. 6, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25 n. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)