Sez. 1, Sentenza n. 16878 del 12/08/2005 (Rv. 583711 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Nozione - Difetto di legittimazione - Conseguenze - Pretesa della parte all'esame del merito della causa - Preclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM
La legittimazione "ad causam" si risolve nella titolarità del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso, e costituisce, quindi, un presupposto per ottenere dal giudice la trattazione del merito della causa, con la conseguenza che il difetto di essa preclude alla parte la possibilità di pretendere che il giudice proceda all'esame del merito della controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)