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Sez. 3, Sentenza n. 1321 del 03/02/1995 (Rv. 490281 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Nozione - Fattispecie in tema di azione diretta alla restituzione di un mutuo.
Stato
decisa il 1995-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490281-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM

La legittimazione attiva (o ad agire) quale condizione dell'azione afferisce alla titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto controverso (che attiene al merito della decisione) e va quindi riconosciuta (o negata) in relazione alla mera prospettazione data dalla parte attrice al rapporto dedotto in lite quale "causa pendenti". Pertanto in tema di azione diretta alla restituzione di un mutuo, la circostanza che l'attore, assumendo di esser la parte mutante, affermi altresì che la somma mutuata è stata direttamente versata al convenuto da un terzo (nella specie, uno stretto congiunto dell'attore medesimo) non impedisce di riconoscere all'attore, in base alla qualità di mutuante da lui spesa in giudizio, la legittimazione ad agire per la restituzione della somma, salva la decisione di merito, circa l'effettiva titolarità del rapporto controverso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)