Sez. L, Sentenza n. 2435 del 12/04/1985 (Rv. 440275 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - "AD CAUSAM" - NOZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - "AD CAUSAM" - NOZIONE.*
La legitimatio ad causam o legittimazione ad agire, la quale costituisce una condizione dell'Azione, va intesa come il diritto potestativo di ottenere, non già una sentenza favorevole, bensì una decisione di merito e si risolve, di conseguenza, nella titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, ossia in un presupposto per ottenere dal giudice la trattazione del merito della causa. (V 4524/83, mass n 429395; (V 1321/81, mass n 411920).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)