Sez. L, Sentenza n. 4362 del 13/04/1993 (Rv. 481806 - 01)
Cosa giudicata civile - Sentenze - Non definitive | Passaggio in giudicato della cassazione o della riforma di tali sentenze - Estensione alle parti dipendenti della sentenza definitiva - Sopravvenienza in pendenza dell'impugnazione di quest'ultima - Effetti - In pendenza del ricorso per cassazione - Estensione - Rilevabilità dell'impedimento - Spettanza alla Corte di legittimità.
Cosa giudicata civile - Sentenze - Non definitive
La cassazione o la riforma con sentenza passata in giudicato della sentenza non definitiva si estendono alle parti, da questa dipendenti, della successiva sentenza definitiva, con la conseguenza che, ove sopravvengono in pendenza dell'impugnazione proposta contro questa seconda sentenza, ne comportano l'inammissibilità per cessazione della "materia" dell'impugnazione medesima, anche quando si tratti di ricorso per cassazione, nel qual caso al rilievo dell'impedimento - documentabile ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. - è legittimata la stessa Corte di legittimità e non il giudice di rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)