Sez. L, Sentenza n. 3369 del 11/04/1996 (Rv. 496935 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Cassazione con rinvio di sentenza non definitiva sull' "an" - Effetti - Caducazione della sentenza sul "quantum" - Ricorso per cassazione avverso tale sentenza - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE
La cassazione, anche se con rinvio, della sentenza non definitiva, che abbia pronunziato positivamente sull' "an debeatur", comporta la caducazione della sentenza sul "quantum", dipendendo quest'ultima totalmente dalla prima e tenendo conto che essa, una volta annullata la pronunzia sull' "an", viene ad essere privata del proprio fondamento logico - giuridico, che non può essere sostituito "ex post" dalla nuova pronunzia emessa in sede di rinvio; con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso l'indicata sentenza sul "quantum".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)