Sez. 1, Sentenza n. 3900 del 24/02/1997 Ud. (dep. 28/04/1997) Rv. 207378 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - CASI | Impugnazione proposta prima del deposito della sentenza impugnata - Inammissibilità - Sussistenza - Ragioni: mancanza della specificità dei motivi - Fattispecie relativa ad impugnazione proposta avverso sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato e prima del deposito della sentenza stessa.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - CASI
L'impugnazione prima del deposito della sentenza oggetto del gravame rende l'impugnazione stessa inammissibile. Ed invero il secondo comma dell'art. 585 cod. proc. pen. collega la decorrenza dei termini per impugnare alla notificazione o alla comunicazione dell'avviso di deposito, tranne l'ipotesi di redazione contestuale della motivazione; il fondamento giustificativo di tale regola è perfettamente comprensibile ove si consideri che, a norma dell'art. 581 lett. c) del codice di rito, i motivi di gravame devono contenere "l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta ": per cui non è neppure ipotizzabile la critica specifica di una sentenza le cui argomentazioni sono ancora ignote per non essere avvenuto il deposito. (La Suprema Corte ha enunciato il principio di cui in massima in relazione all'impugnazione proposta avverso una sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato e prima del deposito della sentenza stessa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)