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Sez. 5, Sentenza n. 8024 del 02/06/1998 Ud. (dep. 07/07/1998) Rv. 211486 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - IN GENERE | Impugnazione proposta prima del deposito della sentenza - Automatica inammissibilità - Esclusione - Necessità di valutare i motivi in concreto proposti.
Stato
decisa il 1998-06-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211486-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - IN GENERE

La presentazione dell'impugnazione prima del deposito della motivazione della sentenza non è di per sè causa di inammissibilità del gravame per mancata specificità dei motivi, dovendo valutarsi la specificità sulla base delle censure in concreto proposte. La previsione di un "dies a quo" per l'impugnazione (art. 585, secondo comma, cod. proc. pen.) ha il solo scopo di rendere individuabile il termine finale, ma non quello di fissare un momento prima del quale l'impugnazione non possa essere esercitata.(Fattispecie in tema di appello).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 593 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)