diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 4232 del 19/03/1996 Ud. (dep. 23/04/1996) Rv. 204454 - 01

Impugnazioni - Forma - Requisiti - Motivi - In genere | Specificità dei motivi - Produzione dell'impugnazione e dei relativi motivi prima di venire a conoscenza del testo motivazionale della sentenza - Carenza di specificità - Inammissibilità originaria del gravame - Applicabilità della nuova normativa sopravvenuta a seguito della promulgazione del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204454-01

Impugnazioni - Forma - Requisiti - Motivi - In genere

L'inammissibilità dell'impugnazione prodotta dalla carenza di specificità, quale quella conseguente alla produzione del gravame e dei relativi motivi prima di venire a conoscenza del testo motivazionale della sentenza impugnata, è da considerare inammissibilità originaria. Pertanto, non è possibile prendere in considerazione la eventuale applicabilità della nuova normativa sopravvenuta a seguito della promulgazione del d.P.R. 5 giugno 1993 n. 171, che ha depenalizzato solo l'uso personale di sostanze stupefacenti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., DPR 05/06/1993 num. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)