Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8408 del 12/04/2011 (Rv. 617459 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - IN GENERE: FORMA | Mancanza dell'ingiunzione - Nullità del pignoramento - Mancanza dell'invito e dell'avvertimento di cui, rispettivamente, ai comuni secondo e terzo dell'art. 492 cod. proc. civ. - Nullità - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - IN GENERE: FORMA
In tema di forma del pignoramento immobiliare, l'ingiunzione alla quale fa riferimento l'art. 555 cod. proc. civ., mediante il rinvio espresso all'art. 492 cod. proc. civ., consiste nel richiamo che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni che si assoggettano all'espropriazione ed i frutti di esso. Solo nel caso di omissione dell'ingiunzione di cui al primo comma dell'art. 492 cod. proc. civ. deve, pertanto, dichiararsi la nullità del pignoramento immobiliare mentre la mancanza dell'avviso ad eleggere domicilio o a dichiarare la residenza e dell'avvertimento della facoltà e dei termini per proporre istanza di conversione di cui, rispettivamente, al secondo e terzo comma dell'art. 492 cod. proc. civ. determinano mere irregolarità, non essendo prevista la nullità dell'atto o della procedura, comunque impedita dal raggiungimento dello scopo previsto dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 555, Legge 24/02/2006 num. 52 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)