Sez. L, Sentenza n. 277 del 19/01/1990 (Rv. 464865 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - IN APPELLO - ADESIONI AL PARERE DEL SECONDO CONSULENTE - CONFUTAZIONE DELLE DIFFORMI RISULTANZE DI PRIMO GRADO - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - IN APPELLO - ADESIONI AL PARERE DEL SECONDO CONSULENTE - CONFUTAZIONE DELLE DIFFORMI RISULTANZE DI PRIMO GRADO - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.*
Il giudice di appello - o il giudice di rinvio che abbia identica pienezza di poteri -, quando ritiene di dover uniformare la propria decisione al parere del nuovo consulente, non è tenuto a compiere in modo espresso e particolareggiato una confutazione delle difformi risultanze degli accertamenti tecnici espletati in prime cure, perché tale confutazione, se ed in quanto contenuta nell'elaborato dell'ultimo consulente, deve ritenersi implicita nell'adesione alle conclusioni del medesimo consulente. (V 322/86, mass n 443948; (Conf 2005/84, mass n 434075).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)