Sez. L, Sentenza n. 2005 del 27/03/1984 (Rv. 434075 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI DELLA CONSULENZA DISPOSTA IN SECONDO GRADO - ESPRESSA CONFUTAZIONE DELLE CONTRARIE RISULTANZE DELLA CONSULENZA DI PRIMO GRADO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI DELLA CONSULENZA DISPOSTA IN SECONDO GRADO - ESPRESSA CONFUTAZIONE DELLE CONTRARIE RISULTANZE DELLA CONSULENZA DI PRIMO GRADO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Il giudice di appello, quando accoglie le conclusioni della consulenza tecnica disposta in tale grado, esponendo adeguatamente ed in modo convincente le ragioni che l'inducono a ritenere esatte e persuasive dette conclusioni, non è obbligato ad un'espressa confutazione delle contrarie risultanze dell'accertamento tecnico esperito in primo grado, giacché tale confutazione deve ritenersi implicita nell'accettazione dei risultati della nuova consulenza. (Conf 3274/79, mass n 399657; (Conf 28/78, mass n 389312).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)