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Sez. 2, Sentenza n. 3528 del 16/10/1976 (Rv. 382281 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - APPLICABILITA DEL NUOVO RITO - CONDIZIONI - AGENZIA ORGANIZZATA PREVALENTEMENTE CON IL LAVORO DI PERSONE DIVERSE DALL'AGENTE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1976-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382281-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - APPLICABILITA DEL NUOVO RITO - CONDIZIONI - AGENZIA ORGANIZZATA PREVALENTEMENTE CON IL LAVORO DI PERSONE DIVERSE DALL'AGENTE - INAPPLICABILITA.*

Il requisito della prestazione d'opera 'prevalentemente personalè, previsto dall'art 409 n 3 cod proc civ (nuovo testo) per la applicabilita del rito speciale delle controversie di lavoro, va riferito non soltanto agli 'altri rapporti di collaborazioné, ma anche a quelli di 'Agenzia e rappresentanza commercialè. Nell'ambito della citata norma, pertanto, non rientra la controversia relativa ad un rapporto di Agenzia, in cui l'agente sia titolare di un'impresa organizzata prevalentemente con il lavoro altrui. (Conf 2967/75, mass n 377056).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)