Sez. 1, Sentenza n. 8385 del 10/07/1998 Ud. (dep. 15/07/1998) Rv. 211147 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI VERSO FUNZIONARI UFFICIALI E AGENTI | Inottemperanza all'invito di fermarsi - Configurabilità del reato di cui all'art. 650 cod. pen. - Esclusione - Illecito amministrativo previsto dall'art. 192 cod. strad. - Sussistenza.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI VERSO FUNZIONARI UFFICIALI E AGENTI
Nell'inosservanza dell'obbligo di fermarsi all'invito degli agenti in servizio di polizia stradale - costruita come reato dall'art. 650 cod. pen. e come violazione amministrativa dall'art. 192, comma primo, cod. strad. - risultano del tutto identici sia il fine perseguito, cioè la prevenzione e l'accertamento di reati e infrazioni in materia di circolazione stradale, sia le rispettive condotte. Ne consegue che, vertendosi nell'ipotesi di concorso apparente di norme, in forza del principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, l'omessa ottemperanza da parte del conducente di un veicolo all'invito a fermarsi di funzionari, ufficiali e agenti cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale integra gli estremi dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 192, comma primo, cod. strad., e non già quelli della fattispecie criminosa di cui all'art. 650 cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 192 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)