Sez. 6, Sentenza n. 23824 del 29/04/2003 Cc. (dep. 29/05/2003) Rv. 225688 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI VERSO FUNZIONARI UFFICIALI E AGENTI | Inottemperanza all'invito di fermarsi - Configurabilità del reato di cui all'art. 650 cod. pen. - Esclusione - Illecito amministrativo previsto dall'art. 192 cod. strad. - Sussistenza.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI VERSO FUNZIONARI UFFICIALI E AGENTI
L'inottemperanza del conducente di un veicolo all'invito a fermarsi da parte di un agente in servizio di polizia stradale integra gli estremi dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 192 comma 1 cod. strad., dovendo escludersi l'applicabilità della fattispecie criminosa di cui all'art. 650 cod. pen. per effetto del principio di specialità di cui all'art. 9 comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, trattandosi di uno stesso fatto punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 192, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)