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Sez. 2, Sentenza n. 4373 del 04/03/2015 (Rv. 634664 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Istanza di liquidazione - Art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Termine di decadenza - Natura sostanziale - Conseguenze - Domanda autonoma di riconoscimento del compenso - Preclusione.
Stato
decisa il 2015-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634664-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

In tema di spese di giustizia, il diritto al pagamento delle spettanze dell'ausiliario del magistrato va esercitato mediante istanza di liquidazione da formularsi nel termine di cento giorni dal compimento delle operazioni previsto, a pena di decadenza sostanziale, dall'art. 71 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sicché, verificatasi detta decadenza, è preclusa all'ausiliario la proposizione di una domanda di riconoscimento del compenso, tanto nelle forme del processo civile ordinario quanto nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2966, Cod. Civ. art. 2968, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 49, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 71 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)