Sez. 2, Sentenza n. 28952 del 27/12/2011 (Rv. 621002 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Processo penale - Consulente tecnico del P.M. - Compenso e spese - Termine per l'istanza di liquidazione - Decorrenza - Cento giorni dal compimento delle operazioni ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Individuazione del momento - Deposito della relazione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
In tema di spese di giustizia, la domanda di liquidazione del compenso e delle spese spettanti all'ausiliario del P.M., nella specie nominato consulente medico-legale in un procedimento penale, deve essere presentata, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e a pena di decadenza, entro cento giorni dal compimento delle relative operazioni; ne consegue che l'incarico così conferito deve intendersi, al predetto fine, espletato con il deposito della relazione, con essa avendo dato il consulente, nel termine richiesto dal magistrato, le risposte ai quesiti formulati e dunque da quel giorno decorrendo i citati cento giorni. Non può, infatti, ritenersi che il compimento dell'incarico debba posporsi al momento dell'esame del consulente in sede dibattimentale (che può anche verificarsi a distanza di anni), né, come nella specie, assume rilevanza la richiesta del P.M. di fornire un esame di analoga relazione elaborata dal perito nominato dal giudice per le indagini preliminari, risolvendosi esso, in ogni caso, nell'esame di un diverso documento e, quindi, con un oggetto diverso dall'incarico originario.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)