Sez. 2 - , Ordinanza n. 18797 del 04/07/2023 (Rv. 668396 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Domanda di liquidazione del compenso - Ausiliari del giudice - Novero - Art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Termine di decadenza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
In tema di spese di giustizia, la previsione del secondo comma dell'art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui la domanda di liquidazione delle spettanze deve essere presentata a pena di decadenza entro cento giorni dal compimento delle operazioni, rispondendo ad un canone di razionale scansione dei tempi procedimentali l'esigenza di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio, opera per tutti gli ausiliari del magistrato, ovvero per il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato può nominare a norma di legge.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 71 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)