Sez. 4, Sentenza n. 9530 del 09/10/1996 Ud. (dep. 07/11/1996) Rv. 206968 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO | Prova - Valutazione - Potere del giudice di disattendere certificati che prescrivono cure e riposo ma che non attestano univocamente l'assoluta impossibilità dell'imputato di comparire in udienza per legittimo impedimento - Sussistenza - Obbligo di disporre accertamenti fiscali - Esclusione - Esame di tutti gli elementi essenziali risultanti dalla certificazione prodotta - Necessità - Fattispecie.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO
Il giudice, nel valutare la prova dell'assoluta impossibilità dell'imputato di comparire in udienza per legittimo impedimento, può disattendere, senza neppure l'obbligo di disporre accertamenti fiscali e con il semplice ausilio di regole di esperienza, certificazioni sanitarie che, pur prescrivendo cure e riposo, non attestino univocamente tale assoluta impossibilità. Egli, però, non può prescindere dall'esame di tutti gli elementi essenziali risultanti dalla certificazione prodotta. (Nella fattispecie, relativa ad annullamento dell'ordinanza dichiarativa della contumacia dell'imputato nel giudizio di primo grado a delle sentenze emesse, a fonte di una certificazione attestante un'ipertermia di grado elevato (39, 7) e colica renale, i giudici del merito avevano considerati solo quest'ultima e non anche l'altra).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)