Sez. 3, Sentenza n. 1333 del 09/03/1981 (Rv. 411940 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - IN GENERE - CONTRIBUTO SUPPLEMENTARE DELLO ZERO VIRGOLA QUARANTA PER CENTO PREVISTO DALL'ART 6 DELLA LEGGE N 692 DEL 1955 - NATURA - ENTE CREDITORE - COMPENSAZIONE DEL RELATIVO DEBITO CON CREDITI PER SOMME VERSATE PER ALTRE CAUSALI - INAMMISSIBILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - IN GENERE - CONTRIBUTO SUPPLEMENTARE DELLO ZERO VIRGOLA QUARANTA PER CENTO PREVISTO DALL'ART 6 DELLA LEGGE N 692 DEL 1955 - NATURA - ENTE CREDITORE - COMPENSAZIONE DEL RELATIVO DEBITO CON CREDITI PER SOMME VERSATE PER ALTRE CAUSALI - INAMMISSIBILITA.*
In materia di Assicurazione obbligatoria contro le malattie, il contributo supplementare dello zero virgola quaranta per cento previsto dall'art 6, terzo comma, della legge 4 agosto 1955 n 692 costituisce un'obbligazione peculiare e distinta e unico creditore dello stesso, anche per i lavoratori assistiti dalle casse mutue aziendali, e l'INAM. Conseguentemente, la pretesa di tale istituto, diretta ad ottenerne il pagamento, non puo essere efficacemente contrastata dalla richiesta dell'obbligato di compensazione giudiziale con crediti per somme versate per altre causali, soprattutto se illiquidi e di non pronta liquidazione, come quelli per spese erogate al fine di assicurare l'esistenza ed il funzionamento della cassa mutua. (V 3610/79, mass n 400026, sulla prima parte; (V 3125/79, mass n 399477, sulla prima parte; (V 2853/78, mass nn 392278 e 392280; (V 2256/77, mass n 385975, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Legge 04/08/1955 num. 692 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)