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Sez. 2, Sentenza n. 4311 del 10/10/1977 (Rv. 387926 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - RINVIO DELL'UDIENZA PER LA SPEDIZIONE DELLA CAUSA A SENTENZA - TEMPESTIVITA DELLA RESTITUZIONE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA NUOVA UDIENZA - MOTIVI DEL RINVIO - GRAVITA DELLO IMPEDIMENTO DELLA PARTE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (MANCATO RICEVIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE DOMICILIATARIO ED A CAUSA DEL DISSERVIZIO POSTALE DEL FASCICOLO SPEDITOGLI DAL DIFENSORE).*
Stato
decisa il 1977-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387926-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - RINVIO DELL'UDIENZA PER LA SPEDIZIONE DELLA CAUSA A SENTENZA - TEMPESTIVITA DELLA RESTITUZIONE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA NUOVA UDIENZA - MOTIVI DEL RINVIO - GRAVITA DELLO IMPEDIMENTO DELLA PARTE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (MANCATO RICEVIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE DOMICILIATARIO ED A CAUSA DEL DISSERVIZIO POSTALE DEL FASCICOLO SPEDITOGLI DAL DIFENSORE).*

Ai fini della procedibilita dell'appello, la tempestivita della restituzione del fascicolo deve essere valutata non gia in relazione all'udienza collegiale di discussione della causa fissata dall'istruttore, ma, qualora tale udienza sia stata rinviata, in relazione alla nuova udienza collegiale in cui la causa venga effettivamente discussa e assegnata a sentenza. A tal proposito, e insindacabile in Sede di legittimita l'apprezzamento discrezionale del giudice del merito circa la gravita dell'impedimento della parte, che ha costituito motivo di rinvio dell'udienza di discussione, giusta le previsioni dell'art 115, secondo comma, disp att cod proc civ. (nella specie, il collegio aveva ritenuto fondato l'impedimento della parte accogliendo l'istanza di rinvio del procuratore domiciliatario, il quale aveva dichiarato all'udienza di discussione che, a causa del disservizio postale, non gli era pervenuto il fascicolo di causa speditogli dal difensore, residente in altra citta). (Conf 992/75, mass n 374387).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 115

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)