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Sez. 5, Sentenza n. 22932 del 29/10/2014 (Rv. 633121 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Notifica diretta, da parte dell'Amministrazione finanziaria, a mezzo posta - Perfezionamento - Data di spedizione - Deposito dell'avviso di ricevimento - Necessità ai fini della prova del perfezionamento - Compiuta giacenza - Sufficienza.
Stato
decisa il 2014-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633121-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di processo tributario, la notifica "diretta" del ricorso a mezzo posta "si considera fatta nella data di spedizione" anche per l'appellante ai sensi del combinato disposto degli artt. 16, comma 5, 20, comma 2, e 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, fermo restando che l'avviso di ricevimento, pur non previsto dall'art. 22, comma 1, del citato d.lgs. n. 546, che fa riferimento soltanto al deposito dell'avviso della ricevuta di spedizione, costituisce prova indispensabile per dimostrare il suo perfezionamento, che può avvenire, comunque, anche per compiuta giacenza ex art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)