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Sez. 5, Sentenza n. 29387 del 16/12/2008 (Rv. 606023 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Notificazione dell'atto d'appello eseguita alla parte personalmente e non al suo procuratore - Nullità e non inesistenza - Omesso deposito dell'avviso di ricevimento - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606023-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE

È nulla e non inesistente, e può quindi essere rinnovata per ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., la notifica dell'atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo difensore, né l'inesistenza della notificazione può essere affermata per il solo fatto che l'appellante abbia omesso di depositare l'avviso di ricevimento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale. Tale avviso infatti costituisce prova della regolarità della notificazione, ma non elemento strutturale di essa, e la sua assenza rende perciò la notifica non inesistente ma nulla (principio enunciato dalla S.C. in un caso in cui l'appellante aveva ottenuto dall'amministrazione postale un'attestazione scritta che la notifica era stata comunque effettuata, seppure alla parte personalmente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)