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Sez. 3, Sentenza n. 5539 del 10/09/1986 (Rv. 448055 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - PARTE SOCCOMBENTE - IDENTIFICAZIONE - CRITERI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448055-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - PARTE SOCCOMBENTE - IDENTIFICAZIONE - CRITERI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La parte soccombente va identificata, alla stregua del principio di causalità sulla quale si fonda la responsabilità del processo, in quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, abbia dato causa alla lite, ovvero con quella che abbia tenuto nel processo un comportamento rilevatosi ingiustificato: tale accertamento, ai fini della condanna al pagamento delle spese processuali, è rimesso al potere discrezionale del giudice del merito, e la conseguente pronuncia è sindacabile in Sede di legittimità nella sola ipotesi in cui dette spese siano, state poste, anche parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa. (V 3287/80, mass n 407089).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)