Sez. L, Sentenza n. 588 del 22/01/1998 (Rv. 511822 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE | Parte soccombente - Identificazione - Principio di causalità - Conseguenze - Terzo debitore citato per la dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ. - Omessa comparizione - Accertamento del credito - Necessità - Esito positivo dello stesso - Soccombenza del terzo - Configurabilità - Condanna alle spese processuali - Ammissibilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE
Va considerato soccombente, alla stregua del principio di causalità sulla quale si fonda la responsabilità del processo, e può pertanto essere condannato alle spese di lite, il terzo debitore che non comparendo all'udienza fissata per la dichiarazione da rendere a norma dell'art. 547 cod. proc. civ., determini la necessità dell'accertamento giudiziale del credito, ove questo si concluda positivamente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)