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Sez. L, Sentenza n. 3287 del 19/05/1980 (Rv. 407089 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - COMPENSAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Stato
decisa il 1980-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407089-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - COMPENSAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO.*

La condanna alle spese segue rigorosamente il principio della soccombenza e prescinde addirittura dalla situazione processuale delle parti e dalle ragioni dalle quali e stata determinata, rimanendo salva soltanto la facolta discrezionale del giudice di merito di dichiararne la compensazione per giusti motivi, in tutto o in parte. (V 1808/79, mass n 398177).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)