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Sez. L, Sentenza n. 7872 del 16/07/1991 (Rv. 473158 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno | Misura ex art. 18 stat. lavoratori - Riduzione ex art. 1227 cod.civ. in relazione al tempo impiegato per la tutela giurisdizionale da parte del lavoratore - Inammissibilità - Fattispecie in relazione alla ritenuta non tempestività per la impugnazione del provvedimento, per il ricorso per Cassazione e per la riassunzione in sede di rinvio.
Stato
decisa il 1991-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473158-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno

Ai fini della liquidazione del danno derivante da licenziamento illegittimo, la misura del risarcimento dovuto ai sensi dell'art. 18 legge n. 300 del 1970 (commisurato alle retribuzioni non percepite dal lavoratore per il periodo successivo al licenziamento) non può essere ridotta, in applicazione del principio di cui all'art. 1227 comma secondo cod. civ., con riguardo alle conseguenze dannose riferibili al tempo impiegato per la tutela giurisdizionale da parte del lavoratore, stante l'esistenza di norme che ne regolano l'iter con la previsione di termini perentori e che consentono ad entrambe le parti in giudizio di interferire nell'attività processuale. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione del Tribunale, adito in sede di rinvio dalla stessa Corte, con cui il suddetto danno è stato liquidato in misura inferiore all'ammontare delle retribuzione per l'intero periodo fino alla riassunzione, sul rilievo che il lavoratore aveva tutelato i propri diritti senza la dovuta tempestività in relazione ai tempi decorsi prima della impugnazione del provvedimento, della proposizione del ricorso per Cassazione e della riassunzione della causa in sede di rinvio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)