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Sez. L, Sentenza n. 809 del 27/01/1998 (Rv. 511980 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Proposizione di domande nuove - Preclusione - Operatività dopo l'estinzione del giudizio - Esclusione - Introduzione della domanda nuova nel giudizio proposto "ex novo" - Ammissibilità - Fattispecie relativa alla contestazione della violazione dell'art. 7 legge n. 300 del 1970 nell'impugnativa di un licenziamento.
Stato
decisa il 1998-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511980-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

La preclusione alla proposizione di domande nuove non opera se non entro i limiti del giudizio in cui è insorta, mentre, sopravvenuta l'estinzione del giudizio, è possibile l'introduzione di una nuova causa del tutto autonoma in cui non sono operanti le preclusioni maturate nel precedente procedimento (fattispecie relativa alla deduzione, in una causa di lavoro di impugnativa di un licenziamento disciplinare della violazione dell'art. 7 legge n. 300 del 1970).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)