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Sez. L, Sentenza n. 6163 del 14/07/1987 (Rv. 454472 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - BASE DEL CALCOLO - DISCIPLINA LEGALE - INDEROGABILITÀ - DIVERSO SISTEMA DI COMPUTO PREVISTO DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454472-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - BASE DEL CALCOLO - DISCIPLINA LEGALE - INDEROGABILITÀ - DIVERSO SISTEMA DI COMPUTO PREVISTO DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

L'inderogabilità della disciplina legale (art. 2108 cod. civ., art. 5 R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692, art. 3 R.d.l. 19 ottobre 1923 n. 2328), che, in tema di Determinazione della retribuzione da porre a base del calcolo del compenso per lavoro straordinario, impone di tener conto di tutti gli emolumenti retributivi previsti per le ore di lavoro ordinario, esclude che l'autonomia collettiva possa validamente adottare un diverso sistema di computo, salvo che questo assicuri al lavoratore un trattamento pari o superiore a quello che gli sarebbe derivato dall'applicazione del criterio legale. (V 287/83, mass n 425094; (V 4306/80, mass n 408176).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)