Sez. L, Sentenza n. 287 del 14/01/1983 (Rv. 425094 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - MISURA DELL'AUMENTO - ESCLUSIONE CONVENZIONALE, DALLA BASE COMPUTABILE PER LA MAGGIORAZIONE, DI UNA O PIÙ VOCI DELLA RETRIBUZIONE ORDINARIA - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - MISURA DELL'AUMENTO - ESCLUSIONE CONVENZIONALE, DALLA BASE COMPUTABILE PER LA MAGGIORAZIONE, DI UNA O PIÙ VOCI DELLA RETRIBUZIONE ORDINARIA - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
È valida una clausola contrattuale che, disciplinando la misura dell'aumento dovuto per il lavoro straordinario, escluda dalla base di computo della maggiorazione una o più voci della retribuzione ordinaria, in difformità da quanto stabilito dall'art. 2108 cod. civ. e dall'art. 5 del R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692, ma preveda una percentuale di aumento maggiore di quella minima voluta dalla legge, se il risultato di tale diverso sistema di computo assicuri egualmente al lavoratore un vantaggio economico pari o superiore a quello che gli deriverebbe, a norma delle anzidette Disposizioni, dall'applicazione della percentuale minima del 10% su tutte le voci della retribuzione ordinaria. (principio affermato in relazione all'art. 27 del regolamento organico per il personale dell'a.M.a.N., escludente dalla base di computo della maggiorazione per lavoro straordinario la cosiddetta indennità d'incentivazione, avente carattere retributivo, ma statuente percentuali di aumento comprese fra il 30 ed il 50%). (Conf 4306/80, mass n 408176; (Conf 3313/72, mass n 361132; (Conf 898/72, mass n 357141).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)