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Sez. L, Sentenza n. 4306 del 05/07/1980 (Rv. 408176 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - MISURA DELL'AUMENTO - ESCLUSIONE CONVENZIONALE, DALLA BASE COMPUTABILE PER LA MAGGIORAZIONE, DI UNA O PIU VOCI DELLA RETRIBUZIONE ORDINARIA - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408176-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - MISURA DELL'AUMENTO - ESCLUSIONE CONVENZIONALE, DALLA BASE COMPUTABILE PER LA MAGGIORAZIONE, DI UNA O PIU VOCI DELLA RETRIBUZIONE ORDINARIA - VALIDITA - CONDIZIONI.*

Deve riconoscersi la validita di una clausola contrattuale che, disciplinando la misura dell'aumento dovuto per il lavoro straordinario, escluda - in difformita da quanto stabilito dall'art 2108 cod civ e dall'art 5 del RDL 15 marzo 1923, n 692 - dalla base su cui deve essere effettuato il computo della maggiorazione, una o piu voci della retribuzione ordinaria, ma stabilisca una percentuale di aumento di quella minima voluta dalla legge, se il risultato di tale diverso sistema di computo assicuri egualmente al lavoratore un vantaggio economico pari o superiore a quello che gli deriverebbe, a norma delle anzidette Disposizioni, dalla applicazione della percentuale minima del dieci per cento su tutte le voci della retribuzione ordinaria. (Conf 1175/79, mass n 397387; (Conf 3313/72, mass n 361132; (Conf 898/72, mass n 357141).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)