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Sez. L, Sentenza n. 2517 del 10/03/1987 (Rv. 451664 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DIRITTO DELL'IMPRENDITORE DI RECEDERE PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - DISCIPLINA EX ART. 2110 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - LEGGI N. 604 DEL 1966 E N. 300 DEL 1970, ED ARTICOLI 1256 E 1464 COD. CIV. - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451664-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DIRITTO DELL'IMPRENDITORE DI RECEDERE PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - DISCIPLINA EX ART. 2110 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - LEGGI N. 604 DEL 1966 E N. 300 DEL 1970, ED ARTICOLI 1256 E 1464 COD. CIV. - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE.*

La norma del secondo comma dell'art. 2110 cod. civ. - che, in caso di assenza del lavoratore per malattia, sia unica che discontinua, prevede il diritto dell'imprenditore di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118 stesso codice, decorso il cosiddetto periodo di comporto - prevale, come lex specialis, sia sulla disciplina dei licenziamenti individuali di cui alle leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n. 300 sia sulla disciplina generale degli artt. 1256 e 1464 cod. civ. (alla stregua della quale il creditore può recedere dal contratto quando non abbia un apprezzabile interesse a conseguire la prestazione, divenuta temporaneamente e parzialmente impossibile). (nella specie la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito, il quale - in un'ipotesi in cui il contratto collettivo applicabile prevedeva unicamente il comporto cosiddetto secco e non anche quello cosiddetto per sommatoria - aveva ritenuto che la legittimità, o meno, del recesso del datore di lavoro per la eccessiva morbilità del lavoratore fosse da valutare alla stregua della disciplina generale posta dall'art. 1464 cod. civ., anziché dalla disciplina speciale dettata dall'art. 2110 cod. civ.). (Conf 2932/85, mass n 440677).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)