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Sez. L, Sentenza n. 2932 del 10/05/1985 (Rv. 440677 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DIRITTO DELL'IMPRENDITORE DI RECEDERE PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - DISCIPLINA EX ART. 2110 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - LEGGI N. 604 DEL 1966 E N. 300 DEL 1970, ED ARTICOLI 1256 E 1464 COD. CIV. - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440677-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DIRITTO DELL'IMPRENDITORE DI RECEDERE PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - DISCIPLINA EX ART. 2110 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - LEGGI N. 604 DEL 1966 E N. 300 DEL 1970, ED ARTICOLI 1256 E 1464 COD. CIV. - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE.*

La norma del secondo comma dell'art. 2110 cod. civ. - che, in caso di assenza del lavoratore per malattia, sia unica che discontinua, prevede il diritto dell'imprenditore di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118 stesso codice, decorso il cosiddetto periodo di comporto - prevale, come lex specialis, sia sulla disciplina dei licenziamenti individuali di cui alle leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n. 300 sia sulla disciplina generale degli artt. 1256 e 1464 cod. civ., alla stregua della quale il creditore può recedere dal contratto quando non abbia un apprezzabile interesse a conseguire la prestazione, divenuta temporaneamente e parzialmente impossibile. (V 3909/83, mass n 428832; (V 1186/83, mass n 425973; (Conf 793/83, mass n 425536).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)