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Sez. L, Sentenza n. 5294 del 29/09/1988 (Rv. 459958 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ECCESSIVA MORBILITÀ - SUCCESSIVA DEDUZIONE DEL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO PER SOMMATORIA - MUTAMENTO DEI FATTI POSTI A FONDAMENTO DEL LICENZIAMENTO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459958-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ECCESSIVA MORBILITÀ - SUCCESSIVA DEDUZIONE DEL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO PER SOMMATORIA - MUTAMENTO DEI FATTI POSTI A FONDAMENTO DEL LICENZIAMENTO - INSUSSISTENZA.*

Il principio dell'immutabilità dei fatti posti a fondamento del licenziamento ed indicati nella motivazione dello stesso non impediscono, nel rito del lavoro, che - una volta contestato dal datore di lavoro il licenziamento per il pregiudizio derivante all'azienda dall'eccessiva frequenza dei periodi di assenza del lavoratore per malattia in riferimento all'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 - la legittimità di tale recesso sia in giudizio sostenuta dal datore di lavoro (che abbia in tale Sede specificato il numero complessivo dei giorni di assenza del lavoratore) e valutata dal giudice sotto il profilo del superamento, o meno, del comporto per sommatoria ex art. 2110 cod. civ., atteso che non vi è mutamento del titolo del recesso, ma soltanto una diversa qualificazione giuridica dello stesso fatto. (V 2517/87, mass n 451664; (V 2932/85, mass n 440677).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)