diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5487 del 05/04/2012 (Rv. 622139 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE | Regolamento CE n.44/2001 - Diniego di esecutività - Carattere di strordinarietà - - Violazione dei principi fondamentali dello Stato richiesto - Conseguenze - Opposizione alla dichiarazione di esecutività - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2012-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622139-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE

Il diniego di esecutività della sentenza straniera in materia civile e commerciale ha assunto, con il regolamento CE n.44/2001 del 22 dicembre 2001, carattere di straordinarietà ed è limitato alla ipotesi di violazione dei soli principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato richiesto; pertanto, la parte che si oppone alla dichiarazione di esecutività deve addurre una contrarietà all'ordine pubblico interno derivante dall'applicazione di una norma o di una giurisprudenza consolidata dello Stato straniero e non dalla valutazione di merito della fattispecie decisa.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 34, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 43, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)