Sez. 5, Sentenza n. 12598 del 08/07/2004 (Rv. 574356 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE | Incompatibilità - Svolgimento onorario di funzioni giudiziarie - In qualità di giudice tributario - Sussistenza - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE
Lo svolgimento onorario di funzioni giudiziarie, in qualità di giudice tributario, disciplinata dall'art. 5 D. Lgs. n. 545 del 1992, non è incompatibile con la conservazione dell'iscrizione nell'albo degli avvocati e la conseguente legittimazione dell'interessato all'esercizio della professione forense. La violazione dell'art. 3 RDL n. 1578 del 1933, infatti, può solo determinare l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico del professionista ma non incidere sulla nomina alle funzioni giudiziarie onorarie né rendere invalido il provvedimento giurisdizionale emesso nell'espletamento di questa funzione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 545 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)