Sez. 3, Sentenza n. 2157 del 02/04/1984 (Rv. 434201 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - DELEGAZIONE LEGISLATIVA PER LE ESPROPRIAZIONI - LEGGE SILA - NULLITÀ DEGLI ATTI DI ALIENAZIONE, DI AFFITTO O DI CESSIONE - USO DEL TERRENO ASSEGNATO - DISCIPLINA EX ART. 18, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 230 DEL 1958 - AMBITO DI APPLICAZIONE - ABROGAZIONE AD OPERA DELLA LEGGE N. 379 DEL 1967 - ESCLUSIONE.*
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - DELEGAZIONE LEGISLATIVA PER LE ESPROPRIAZIONI - LEGGE SILA - NULLITÀ DEGLI ATTI DI ALIENAZIONE, DI AFFITTO O DI CESSIONE - USO DEL TERRENO ASSEGNATO - DISCIPLINA EX ART. 18, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 230 DEL 1958 - AMBITO DI APPLICAZIONE - ABROGAZIONE AD OPERA DELLA LEGGE N. 379 DEL 1967 - ESCLUSIONE.*
L'art. 18, terzo comma, della legge 12 maggio 1950 n. 230 (cosiddetta "legge Sila") - nel disporre che fino al pagamento integrale del prezzo gli Atti di alienazione, di affitto o comunque di cessione in uso del terreno assegnato sono nulli di pieno diritto - non si ricollega, alla stregua della lettera e della ratio (impedire la sottrazione del fondo ai fini della riforma fondiaria ed assicurarne la coltivazione da parte dell'assegnatario), alla sola ipotesi (contemplata dal precedente art. 17) di vendita "con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con dominio riservato... Sino all'integrale pagamento", ma riguarda anche i casi di vendita con pagamento del prezzo secondo modalità diverse, né è stato abrogato o modificato dalla legge 29 maggio 1967 n. 379, la quale, mentre con l'art. 1 ha, a certe condizioni, consentito il riscatto anticipato (rispetto al trentennio) delle annualità di prezzo, vietato dal secondo comma dell'art. 18 citato, con l'art. 4, ultimo comma, ha sancito la nullità degli Atti suindicati (salvo particolari ipotesi) fino al trentesimo anno dalla data della prima assegnazione. (V 81/84, mass n 432341; (V 5452/80, mass n 409321).*
Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 17, Legge 12/05/1950 num. 230 art. 18, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 1, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)