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Sez. 3, Sentenza n. 5435 del 07/06/1990 (Rv. 467573 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - RISCATTO - DIVIETO DI ALIENAZIONE - ABROGAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467573-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - RISCATTO - DIVIETO DI ALIENAZIONE - ABROGAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il divieto di alienazione per i terreni assegnati in attuazione della riforma fondiaria, nonostante l'avvenuto riscatto, previsto dall'art. 18 della legge 12 maggio 1950 n. 230, non è stato abrogato, ma soltanto modificato dall'art. 4 della legge 29 maggio 1967 n. 379, il quale ha consentito in via del tutto eccezionale gli Atti di alienazione prima del decorso del termine, del trentesimo anno dalla data della prima assegnazione sempre che l'acquirente sia in possesso di determinati requisiti. (V 1177/86, mass n 444665; (V 2157/84, mass n 434201).*

Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 18, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)