Sez. L, Sentenza n. 16300 del 19/08/2004 (Rv. 575993 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE | Principio di automatismo delle prestazioni previdenziali - Portata generale - Sussistenza - Derogabilità solo per espressa previsione di legge - Operatività limitata al requisito minimo per la prestazione - Esclusione - Operatività ai fini dell'incremento del trattamento già spettante - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE
Il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali (ai sensi dell'art. 2116 cod. civ., confermato, per l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, dall'art. 27, comma secondo, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, nel testo sostituito dall'art. 23 - ter del decreto - legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, e rafforzato dall'art. 3 D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, deve essere interpretato, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 374 del 1997, nel senso che esso trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esservi deroghe solo se espressamente previste dal legislatore e non solo in relazione al raggiungimento del requisito minimo necessario per il conseguimento del diritto alle prestazioni, ma anche ai fini dell'incremento delle prestazioni già spettanti.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 27, Decreto Legge 30/06/1972 num. 267 art. 23 ter, Legge 11/08/1972 num. 485 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 3, Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)