Sez. L, Sentenza n. 6772 del 10/05/2002 (Rv. 554323 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Disciplina ex art. 2 legge n. 29 del 1979 - Contributi non versati dal datore di lavoro in relazione ai periodi da trasferire in un'unica gestione - Rilevanza - Diritto del lavoratore alla ricostituzione della posizione assicurativa - Fondamento - Conseguente obbligo dell'ente previdenziale al versamento della contribuzione da trasferire - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
In caso di ricongiunzione in un'unica gestione di periodi assicurativi esistenti in gestioni diverse, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29 del 1979, il trasferimento dei periodi pregressi deve comprendere anche la contribuzione omessa dal datore di lavoro e non ancora prescritta, il diritto del lavoratore alla integrità della posizione assicurativa trovando fondamento - come ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997 - nella operatività del principio di automatismo anche nella suddetta ipotesi di ricongiunzione; ne consegue che l'ente previdenziale, presso cui avviene l'unificazione dei periodi contributivi, è tenuto al versamento dell'ammontare della contribuzione mancante e da trasferire, ben potendo procedere al recupero dei relativi importi nei confronti del datore di lavoro inadempiente.
Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 40, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)