Sez. 1, Sentenza n. 5753 del 05/11/1996 Cc. (dep. 31/01/1997) Rv. 206768 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenzione domiciliare - Soggetti sottoposti a speciale programma di protezione - Sussistenza, anche per essi, di taluna delle condizioni soggettive previste dalla norma - Necessità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La misura alternativa della detenzione domiciliare, prevista dall'art. 47 ter dell'ordinamento penitenziario, pur essendo concedibile, quanto ai soggetti sottoposti a speciale programma di protezione, anche in deroga ai limiti di pena indicati in detta norma, ai sensi dell'art. 13 ter, comma secondo, del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con modif. in legge 15 marzo 1991 n. 82, postula comunque che si tratti di persone per le quali si riscontri l'esistenza di taluna delle condizioni soggettive previste dal citato art. 47 ter, dovendosi altrimenti pervenire all'aberrante conclusione secondo cui, nell'ipotesi data, la concessione del beneficio verrebbe a risultare obbligatoria, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale da parte del giudice.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 13 ter CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)